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Statuto Sociale

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Art. 1 – Costituzione e scopi

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1. E’ costituita la Società Sportiva denominata NUOVA ATLETICA SESTU – C.F. 920348l0926

2. La Società Sportiva ha sede in SESTU (CA) Via G. La Pira n. 3 con palestra in Via Dante.

3. La Società Sportiva ha per oggetto l’esercizio e la promozione di attività sportiva, la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, l’organizzazione di manifestazioni e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di atletica leggera ed ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l’osservanza delle direttive della FIDAL.

La Società Sportiva accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

4. La Società Sportiva non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

 

Art. 2 – Soci

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1. La Società Sportiva è costituita da un minimo di nove Soci Promotori. Qualora, successivamente alla Costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

2. I soci, (in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale) si distinguono in:

a) “Soci Promotori”

b) “Soci Aderenti”

c) “Soci Benemeriti”

3. Sono “Soci Promotori” le persone che hanno partecipato alla costituzione della società sportiva e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica

4. Sono “Soci Aderenti” coloro che abbiano domandato di fare parte della società sportiva per svolgere un’attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

5. Sono “Soci Benemeriti” le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo dello sport, della cultura e delle attività pubbliche.

6. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:

a) ad osservare con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare alle attività o alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche e sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della società sportiva.

7. Il socio può recedere dalla società sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

8. L’esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea Sociale.

9. L’ammissione all’associazione è subordinata a:

a) presentazione della domanda debitamente firmata dal richiedente;

b) accoglimento di essa da parte del Consiglio Direttivo;

c) accettazione senza riserve dello statuto e dei regolamenti sociali.

10. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

11. E’ sancita la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e la non rivalutabilità della stessa.

 

Art. 3 – Mezzi Economici

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1. La società sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci e di terzi e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali.

2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il rendiconto economico e finanziario, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato annualmente dall’Assemblea Sociale.

3. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo od assistenziale.

4. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 4 – Organi Sociali

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1. Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea Sociale;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Assemblea Sociale

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1. L’Assemblea Sociale è l’organo sovrano della società sportiva.

Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. L’Assemblea Sociale si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere il Presidente ed almeno quattro consiglieri.

3. L’Assemblea Sociale si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei soci.

4. L’Assemblea Sociale indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento l’ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione dell’Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l’eventuale designazione di un osservatore.

5. All’Assemblea Sociale parteciperanno di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci. Tutti i soci banno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’Assemblea Sociale coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote sociali.

6. L’Assemblea Sociale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Sociale sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento della società sportiva occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno i 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

7. La Commissione di Verifica dei Poteri e di Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale.

9. Il presidente dell’Assemblea è il Presidente della società sportiva, che verrà assistito da un segretario da lui designato.

10. Le deliberazioni assembleari ed i bilanci saranno posti, a cura del Presidente a disposizione di tutti i soci che desiderino prenderne visione.

 

Art. 6 – Presidente

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1. Il Presidente rappresenta legalmente la società sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo.

2. Egli provvede alla direzione e gestione della società sportiva in conformità alle delibere dell’Assemblea Sociale e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

4. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

 

Art. 7 – Consiglio Direttivo

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1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice presidente e di almeno tre Consiglieri. Il Vice Presidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la società sportiva, delibera sulle domande di ammissione o di dimissione dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i regolamenti sociali è può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all’anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere cosi nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea Sociale.

6. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea Sociale. Detta Assemblea Sociale deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

 

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

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1. A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso la società sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, proibita e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la deplorazione;

b) la sospensione;

c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni disciplinari della radiazione devono essere ratificate dall’Assemblea Sociale.

3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

 

Art. 9 – Scioglimento

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In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 10 – Disposizioni finali

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Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla FIDAL.